Accesso con Green Pass: istruzioni per l’uso.
articolo di Alessandra Delli Ponti
L’estate di quest’anno è stata caratterizzata dal tema Green Pass.
Molte strutture ricettive si sono dovute attivare in fretta per implementare un sistema di controllo accessi che tenesse conto delle disposizioni legislative, nonché pareri delle Autorità, intervenute negli ultimi mesi. Tra i settori sottoposti all’obbligo dei controlli rientrano gli eventi e competizioni sportive, ma anche piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
Ma come implementare un sistema di controlli adeguato per la normativa sul Green pass, ma anche rispettoso del trattamento inevitabile dei dati che quest’obbligo impone?
Ecco alcuni consigli pratici.
1. Come realizzare i controlli. (Circolare Ministero della Salute 28/06/2021 - Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form).
I controlli vanno effettuati con un sistema elettronico che legga i QR-code sul green pass, per verificarne l’autenticità.
Si sconsiglia di utilizzare applicazioni differenti da “Verifica C-19” rilasciata dal Ministero della salute e approvata dal Garante Privacy. Circa poi i device o applicativi su cui installare la APP e da utilizzare per i controlli, la soluzione più sicura è la fornitura di telefoni da parte del titolare del trattamento o della società fornitrice del servizio di controlli.
Qualora questa situazione non si dovesse verificare, l’utilizzo di propri dispositivi da parte del personale adibito ai controlli non è vietato, ma andrà corredato da istruzioni specifiche.
2. Chi effettua i controlli (art. 13 DPCM 17 giugno 2021).
Si possono verificare due situazioni.
L’organizzatore dell’evento o il gestore della palestra o impianto sportivo (titolare del trattamento) individua il proprio personale incaricato di eseguire i controlli all’ingresso. In tale caso, il personale come previsto dalla normativa Green Pass va “incaricato con atto formale”, mentre per il GDPR il personale si qualifica come autorizzato o incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR. Si potrà, quindi, procedere ad una integrazione della nomina come incaricato che è stata già sottoscritta dal personale o fare una nuova nomina ad hoc per il trattamento dati del Green Pass.
L’aspetto fondamentale è che il personale adibito ai controlli sia identificato.
Qualora, invece, il controllo accessi venga delegata ad un fornitore, come nel caso del fornitore dei servizi di stewarding per le partite di calcio, tale attività andrà inserita nel contratto e nominato il fornitore Responsabile esterno (ex. Art. 28 GDPR). L’individuazione degli steward o del personale adibito ai controlli sul Green pass in tal caso è onere della società fornitrice del servizio.
3. Istruzioni operative per evitare trattamenti non corretti di dati.
Aspetto a mio parere più importante e delicato. La designazione formale ai controlli del personale ha poco valore senza specifiche istruzioni su come vanno fatto i controlli!
Ovviamente ciascun titolare è libero di decidere i contenuti delle istruzioni, ma si raccomanda di inserire i seguenti accorgimenti:
- è VIETATO archiviare su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) le informazioni per la verifica del Green Pass;
- è vietato fare screenshot delle risultanze della verifica sui Green Pass;
- NON è ammesso, ai fini dell’ingresso, alcun genere documento diverso dal Green Pass (es. certificati vaccinali, certificati di guarigione, referti di tampone negativo), fatto salvo l’eventuale certificato di esenzione come da circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021.
Un ultimo aspetto, che è stato oggetto di dubbi e critiche, riguarda l’obbligo o meno di richiedere il documento d’identità ai fini dei controlli sul Green -Pass. Se su questo tema il Garante si era espresso in termini di apertura, con la Circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2021 si è definita come “discrezionale” la verifica del documento d’identità del possessore del Green-Pass. Certo, questa discrezionalità ha poco senso quando, come nel calcio, l’obbligo di verificare l’identità è già previsto da altra normativa.