Quanto è importante per il settore giovanile il premio di preparazione a seguito della nuova formulazione dell’articolo 96 delle NOIF?
articolo di Giuseppe Romeo
Molte volte, a seguito dell’esordio di giovani calciatori nelle categorie professionistiche, si sente parlare del Premio di Preparazione.
Da sempre viene visto come uno dei maggiori incentivi per tutte le Società Sportive che curano i Settori Giovanili e che valorizzano i propri giovani.
Il Premio di Preparazione, disciplinato dall’art.96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., consiste nel riconoscimento di una somma di denaro devoluta alle Società Sportive che abbiano contribuito a formare il giovane calciatore. La norma prevede che venga riconosciuta un’indennità a favore delle Società Dilettantistiche e/o Professionistiche che si occupano, in modo significativo, dello sviluppo e della formazione dei “giovani calciatori” che non abbiano sottoscritto con le medesime Società il vincolo pluriennale.
Un riconoscimento economico che spetterà nel momento in cui il giovane stipuli il suo primo Tesseramento come “Giovane di Serie” o “Giovane Dilettante”.
Nel luglio del 2019 il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha riformato l’articolo 96 delle NOIF rubricato “Premio di Preparazione”, introducendo nuove e importanti modifiche.
A seguito della nuova formulazione verranno prese in considerazione le ultime 3 Società Sportive titolari del vincolo annuale del giovane calciatore nell’arco degli ultimi cinque anni. Le Società Sportive dovranno espressamente appartenere a determinate categorie per poter richiedere il “premio”, oltre alle Società della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti, anche le Società di Serie B potranno riceverlo. È importante sottolineare che la nuova formulazione della norma esclude, tra le Società aventi diritto al premio, le Scuole Calcio che svolgono solo attività giovanile a livello di Settore Giovanile e Scolastico.
Le Società Sportive dovranno richiedere il premio entro la stagione successiva a quella in cui è maturato il tesseramento, inoltre potranno accordarsi sull’entità e sulle modalità di corresponsione, ed eventualmente vi è anche la possibilità che la Società Sportiva titolare del diritto di premio potrà rinunciarvi.
In ogni caso la nuova formulazione dell’articolo 96 delle NOIF comporta per una Società Sportiva professionista la ricerca dello storico del calciatore in riferimento agli ultimi cinque anni e la verifica delle ultime tre squadre che hanno tesserato anche solo per una stagione sportiva il calciatore.
Il “quantum” del premio invece dovrà essere definito in base ai parametri imposti dalle tabelle dei premi di preparazione che vengono aggiornate ogni anno in base agli indici Istat.
Una delle maggiori problematiche verificatosi a seguito della nuova formulazione è l’irretroattività dell’articolo 96 delle NOIF.
Infatti, successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo, vi sono stati molti ricorsi da parte delle Società Sportive, le quali vedevano negata la possibilità di richiedere il premio di preparazione.
Il Collegio di Garanzia del Coni, intervenuto con la Sentenza n.65 del novembre 2020, ha voluto chiarire questa problematica, affermando che: << Manca, invero, una norma transitoria che valga a segnare i confini certi di applicazione della nuova norma, che sarebbe stata opportuna. Ciò nonostante, detti confini possono essere individuati mediante applicazione di consueti canoni ermeneutici, che conducono ad escludere dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente >>. Il caso in questione, riguardava il ricorso presentato dalla “Accademia Internazionale Calcio S.S.D” contro il “Parma Calcio 1913 s.r.l.” e contro la F.I.G.C. per il pagamento del premio di preparazione per aver tesserato il giocatore Alessio Pezzella nella stagione sportiva 2015/16. Il Collegio di Garanzia del Coni ha specificato che secondo la norma previgente, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale, avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte del ricorrente; ma essendo decorsi invano i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2015/16, il rapporto in esame deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione per il vincolo pluriennale instaurato oltre i tre anni.
Principio che viene confermato anche dalla Decisione n.33 dell’aprile 2021 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, affermando che: << Il nuovo art.96 delle NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva; ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art.11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme >>. La vicenda in esame riguardava il reclamo presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Montello contro la Società Sportiva Dilettantistica Luparense FC per il pagamento del premio di preparazione legato al tesseramento con vincolo pluriennale per la stagione 2019/20 del calciatore Nicola Visentin. Secondo la Decisione del Tribunale Federale Nazionale, al momento dell’entrata in vigore del nuovo articolo 96 delle NOIF, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio.
Possiamo tranquillamente affermare alla luce di quanto sopra esposto che il nuovo articolo 96 delle NOIF non ha ancora piena applicazione e dovrà passare qualche anno prima che la raggiunga.
In ogni caso la disciplina riguardante il premio è fluida ed in continuo cambiamento e aggiornamento.
Il team di Sportlaw continuerà a monitorare gli aggiornamenti riguardanti l’applicazione del nuovo art.96, esaminando anche i riferimenti delle normative internazionali.
L’obiettivo di Sportlaw è fornire ai Segretari Sportivi i maggiori chiarimenti su determinate tematiche e offrire sempre i migliori servizi possibili.