Modelli 231: Scatta l’obbligo di adozione per Associazioni e Società Sportive

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma dello Sport, l’iter legislativo iniziato nel 2019, continuato in questi anni con 5 decreti attuativi come i Decreti Legislativi n.36, n.37, n.38, n.39. e n.40 del 2021 e proseguito da alcuni correttivi, da ultimo il D. Lgs. n.120/2023 (c.d. Correttivo bis).

La riforma è il risultato di un lungo processo di consultazione da parte delle Istituzioni sportive e potrà diventare nei prossimi anni un rilevante strumento per lo sviluppo e l’evoluzione dello sport in Italia.

Tra le considerevoli novità introdotte dalla riforma vi è l’obbligo di dotarsi dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’attività sportiva (c.d. Modelli 231) nonché’ dei relativi Codici di Condotta da parte delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, oltre alle già Società sportive Professionistiche.

Più precisamente, tale obbligo è espressamente previsto dal secondo comma dell’art.16 del D.lgs. n.39 del 2021 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Nello specifico il secondo comma prevede che: “le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché' codici di condotta ad esse conformi”.

La norma precisa poi che le Associazioni e le Società sportive che si erano già dotate di un modello 231 dovranno modificarlo in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo, ovvero sulla base delle indicazioni delle Linee Guida.

Le prime Società sportive che avevano adottato i “Modelli” erano state le Società di calcio professionistico che avevano iniziato ad adottare i c.d. “Modelli di Prevenzione”.

Nel 2014 dopo i gravi episodi di violenza avvenuti nella finale di Coppa Italia a Roma, la Codacons aveva accusato la F.I.G.C. e le Leghe Professionistiche di colpevole mancato rispetto del D.lgs. n.231/2001; e successivamente aveva imposto loro l’obbligo di istituire il Modello Organizzativo, pena la mancata iscrizione delle squadre non in regola con quelle disposizioni normative.

Per questo il Consiglio Federale della F.I.G.C. nel 2019 aveva approvato le Linee Guida di cui all’art. 7 co. 5 Statuto Federale, attraverso le quali le società potranno adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “MOG”) anche ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

L’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che al fine di escludere o attenuare la responsabilità delle società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.

Secondo il comma 5 dell’art.7 dello Statuto FIGC, inoltre il Modello in ambito sportivo deve prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

I Modelli di Prevenzioni, adottati dalle Società Sportive della FIGC, perseguivano finalità diverse rispetto ai modelli organizzativi predisposti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modelli 231”).  Infatti qualora le Società si erano già dotate di un Modello 231, dovevano necessariamente integrare il loro modello e/o coordinarlo con il Modello di Prevenzione. La riforma dello Sport del 2023 invece impone l’obbligo per tutti, a prescindere dallo sport o che si tratti di associazione o società, di adottare il Modello 231.

L’obbligo richiesto dal legislatore riguarda in particolare l’inserimento nei Modelli di specifiche fattispecie di reato più aderenti ad essere commesse all’interno di un contesto sportivo organizzato, con le conseguenti misure preventive e che riguardano: violenza e discriminazione di genere, razziale, molestie, oltre a quelli già previsti come il reato di frode sportiva introdotto di recente dalla legge n. 39/2019.

Al fine di fare ordine sui contenuti dei Modelli, il 31 agosto scorso, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva hanno emanato le Linee Guida per la predisposizione di MOG dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal “Codice delle pari opportunità” (come previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida, le Associazioni sportive e le Società sportive hanno l’obbligo di pubblicare entro 12 mesi i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’attività sportiva e hanno sempre l’obbligo di nominare entro il 1° luglio del 2024 di un responsabile per la tutela dei minori e per la gestione di abusi, violenze e discriminazioni. 

È opportuno sottolineare che le “sportive” che non adempiranno a questi obblighi saranno sanzionate come previsto dall’art.16, comma 3 del D. Lgs. n.39 del 2021, il quale prevede espressamente che: “Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate”.

Quindi, una Associazione Sportiva Dilettantistica, partecipante ad uno dei campionati sportivi della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, a partire dalla stagione sportiva 2023-24 dovrà necessariamente dotarsi di un Modello 231, sia per ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. n.39 del 2021 sia per poter fruire e utilizzare della c.d. “scriminante” della responsabilità prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, ma soprattutto per evitare le possibili sanzioni che potrebbero derivare da parte della Federazione di riferimento, in questo caso la FIGC, e da parte dell’Ordinamento Statale per la mancata adozione. Qualora, ad esempio, la Società non provveda ad adottare il suddetto Modello, potrebbe rispondere sia direttamente che oggettivamente delle condotte poste in essere sia dai suoi sottoposti sia dai soggetti apicali e quindi vi sarebbe anche il possibile rischio di dover rispondere di illecito sportivo oltre a possibili condotte penalmente rilevabili. Naturalmente il rischio più frequente che possa accadere per la Società che non ha adottato il “Modello 231” è che possa incorrere in fitte e numerose sanzioni di natura pecuniaria.

Si può riepilogare affermando che il Legislatore attraverso la riforma dello sport e con l’emanazione delle Linee Guida vuole offrire una guida completa ed efficace al fine di contrastare ogni forma di molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Allo stesso tempo ha come fine quello di limitare l’oggettiva attribuzione della sanzione in capo alle Associazioni e/o Società sportive, prevedendone l’irrogazione esclusivamente ai casi in cui essa costituisca un evidente colpa da parte dell’organizzazione.

Indietro
Indietro

Dalla Teoria alla Pratica: come il Modello 231 potenzia il Safeguarding

Avanti
Avanti

Gestione e Progettazione degli Impianti Sportivi