Tsunami in arrivo per ASD e SSD?
Articolo scritto da Massimo Collina e Cesare Tomassetti
In un periodo in cui tutto il mondo dello sport è stato messo a dura prova, non rappresenta certamente una bella notizia il contenuto della recente decisione n. 29 del 29/3/2021 del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite.
La vicenda in breve:
Un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della c.d. “ginnastica dolce”, a seguito di una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata sottoposta da parte del CONI ad autonomo controllo sui requisiti necessari alla permanenza nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
A seguito della propria indagine il CONI eccepiva alla ASD la carenza del requisito del “comprovato svolgimento di attività sportiva e didattica” di cui all’art. 3 lett. e) del Regolamento di funzionamento del Registro CONI del 18 luglio 2017, comunicando all’Associazione la sospensione dell’iscrizione dal registro.
Contro tale decisione l’Associazione aveva dedotto di praticare attività sportiva nelle discipline inerenti all’area della ginnastica, ex art. 2, c. 1, lett. A), del Regolamento CONI degli Enti di Promozione Sportiva e che aveva, altresì, svolto attività didattica di Ginnastica Generale con istruttori regolarmente accreditati UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e nell’ambito del medesimo Organismo sportivo di riferimento.
L’atto finale del contenzioso tra la ASD ed il CONI si è tenuto davanti al Collegio di Garanzia dello Sport che, tuttavia, ha respinto il ricorso della ASD ed ha confermato la nullità della sua iscrizione al Registro CONI.
L’Interpretazione del Collegio di Garanzia in merito al requisito in questione:
Il Collegio giudicante ha motivato la propria decisione interpretando (a nostro avviso) in modo innovativo il citato art. 3 lett. e) del Regolamento funzionale del Registro CONI. Dalla decisione si evince infatti che lo svolgimento di attività “sportiva e didattica” va inteso necessariamente in modo “cumulativo”, vale a dire nel senso che è richiesto, ad ogni Associazione, di svolgere entrambe le attività, sportiva e didattica, e che non è ammesso mantenere l’iscrizione se una delle due attività dovesse mancare.
Nel caso specifico, i Giudici contestano alla ASD di aver dimostrato la sola attività di insegnamento della ginnastica ai propri tesserati e non lo svolgimento di attività sportiva da parte degli stessi (ad esempio gare o tornei), con la conseguenza di annullare il riconoscimento sportivo operato attraverso la pregressa iscrizione nel Registro CONI.
Le conseguenze fiscali del Provvedimento:
Come noto, l’iscrizione al registro tenuto dal CONI costituisce un requisito fondamentale per l’accesso a vari benefici di carattere fiscale: in caso di controlli tributari, l’assenza del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI consente all’Amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione – con applicazione di sanzioni – la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto versato applicando le agevolazioni fiscali, con riferimento a tutti gli esercizi fiscalmente ancora aperti.
La recentissima decisione del Collegio di Garanzia CONI potrebbe avere quindi un impatto veramente dirompente su molti piccoli enti sportivi dilettantistici, soprattutto nel caso in cui si avvalgano del regime fiscale agevolato di cui alla L.398/91.
Il problema potrebbe interessare quindi:
non solo i sodalizi che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività didattica, come ad esempio associazioni o società di fitness, danza, nuoto che non abbiano creato anche delle squadre sportive per la partecipazione a competizioni, ma anche;
le società/associazioni che, al contrario, sono concentrate esclusivamente sull’attività agonistica e non esercitano alcuna forma di attività didattica, come può accadere nelle squadre di corse automobilistiche, in alcune associazioni podistiche o ciclistiche, etc.
Evoluzione normativa e misure necessarie
In termini prospettici, è necessario considerare che il D.Lgs. 39/2021 in materia di riforma dello sport sostituisce il Registro Coni con il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” gestito ora dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che lo stesso Decreto ha voluto chiaramente confermare, quale criterio ai fini dell’iscrizione, lo svolgimento di attività sportiva da intendersi anche come pratica dell’insegnamento e della formazione della disciplina prevedendo l’iscrizione a tutti i sodalizi che svolgono “attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”.
In attesa dell’operatività della riforma dello sport, che dovrebbe entrare in vigore dall’1/1/2022, il CONI costituisce “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136.
Risulta pertanto rafforzata l’opportunità, da sempre sostenuta, di affiancare alle attività didattico/formative anche iniziative di tipo agonistico che possano supportare la qualificazione del sodalizio quale Ente sportivo, attraverso la partecipazione dei propri atleti (soci/tesserati) a competizioni organizzate dalle Federazioni sportive di riferimento.
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